La Legge 56/24, denominata ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, converte il decreto 19 del 2 marzo scorso, apportando alcune modifiche e strutturando questo nuovo strumento che dovrebbe contribuire all’ulteriore salvaguardia della sicurezza dei lavoratori. La norma introduce la cosiddetta patente a punti, o a crediti, che riguarda lavoratori autonomi ed imprese che operano nell’ambito di cantieri temporanei o mobili; pertanto il settore è quello dell’edilizia che stato recentemente colpito in modo molto pesante da infortuni ed incidenti di varia gravità. La novità, secondo il governo, è il frutto di un confronto costante e serrato con le organizzazioni e gli esperti, in vista della partenza fissata per il 1 ottobre ‘24.
I primi problemi
Nel corso della conversione del decreto sono state escluse dall’applicazione le attività di fornitura e di prestazione intellettuale e la prima di queste previsioni, ossia l’esclusione delle attività di fornitura, risulta di difficile comprensione dato che, trattandosi dei cantieri edili da sempre caratterizzati da un elevata commistione di attività con numerosi e frequenti interventi di fornitura di materiali, (si pensi alle travi precompresse, al calcestruzzo e a tutto il materiale indispensabile per le attività di cantiere), non garantisce una piena omogeneità tra le attività che possono essere sviluppate nel cantiere stesso.
Pare che il focus sia stato posto astrattamente sulla tipologia di impresa più che sull’ambiente di lavoro e sulla sua relativa pericolosità.
Patente a punti e attenzione alla sicurezza
Sempre in sede di conversione è stato d’altra parte introdotto, quale elemento essenziale per l’autorizzazione, l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e questo elemento definisce, invece, una maggiore rilevanza data alla strutturazione più precisa e definita del sistema della sicurezza. Un elemento che, in sostanza, tende ad aumentare la sicurezza del lavoro
Come risulta evidente anche dalla sua intitolazione la norma è stata peraltro emanata allo scopo di incrementare le attività finanziate dal PNRR ed è incardinata essenzialmente sulle esigenze di adeguamento al sistema comunitario di gestione del sistema economico ed, in esso, dei cantieri che costituiscono parte rilevantissima dei progetti finanziati con questi fondi.
Patente e punti per rispettare il PNRR
La norma è incentrata sulle esigenze del PNRR, alle quali infatti dedica i primi 12 articoli, tesi allo snellimento e velocizzazione delle procedure di attivazione del PNRR, passando poi a definire una serie di disposizioni urgenti, in vari settori della società e dell’economia. Si va dall’università e ricerca, allo sport, alle procedure per la digitalizzazione, al sistema della giustizia, passando alle infrastrutture e trasporti, ed arrivando poi alla materia dell’ambiente di lavoro, nel quale vengono previste le norme in argomento ed alle quali vengono dedicati tre articoli su 41.
Si conclude poi con altre disposizioni urgenti in materia di investimenti e di salute, completando un’opera generale di adeguamento del sistema alle complessive esigenze di efficienza ed efficacia correlate al PNRR.
Questo fa meglio comprendere come l’intervento in materia di sicurezza del lavoro non sia frutto di una specifica riflessione quanto piuttosto la formalizzazione di uno degli strumenti necessari per rispondere alle necessità di mettersi al passo con le aspettative e le velocità comunitarie.
Cosa cambia per le attività italiane
Data la dimensione comunitaria nella quale ci si muove viene previsto che le imprese italiane che svolgeranno attività nell’ambito dell’Unione, potranno anche non avere un’autorizzazione nazionale ma la corrispondente autorizzazione rilasciata dal paese ospitante.
Venendo al merito della previsione, si verifica come la patente a punti sarà un documento digitale che verrà rilasciato su richiesta dell’impresa o del lavoratore autonomo che dovrà presentarla nel portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro direttamente oppure mediante rappresentante dell’impresa o del lavoratore oppure tramite delegato, come le associazioni di categoria
L’impresa potrà operare anche in attesa del rilascio e sarà ammessa l’autocertificazione dei requisiti.
Come ottenere la patente a punti
Dovranno essere comunicati, oltre ai consueti dati commerciali, l’assolvimento degli obblighi formativi dei lavoratori, la regolarità fiscale e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione – RSP – con successiva verifica della correttezza dei dati che potrà dar corso alla revoca dell’autorizzazione, per dodici mesi.
Nel portale dell’ispettorato del lavoro saranno indicati, oltre ai dati dell’impresa, i punti iniziali, le eventuali decurtazioni e la loro motivazione e potrà essere consultato anche gli RLS, ossia i rappresentati sindacali per la sicurezza del lavoro, fornendo così uno strumento molto utile di controllo dell’affidabilità dell’azienda.
Nell’allegato I bis sono indicate le modalità applicative e le motivazioni delle decurtazioni al punteggio iniziale, prevedendo 29 ipotesi diverse e precisando che la decurtazione del punteggio può essere fatta solo a seguito di provvedimenti definitivi nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, pertanto a seguito di controlli in azienda.
Per provvedimenti definitivi si intendono le sentenze passate in giudicato e le ordinanze ingiunzione divenute definitive, che dovranno essere comunicate dalla autorità emittenti entro trenta giorni, all’ispettorato nazionale del lavoro, per la decurtazione dei crediti.
Viene previsto anche che qualora nell’ambito del medesimo accertamento siano previste più sanzioni, la decurtazione non potrà essere maggiore del doppio della sanzione più grave.
Quanto “pesa” la patente a punti
Si partirà da 30 crediti ma, a seguito di eventuali decurtazioni, si potrà operare nei cantieri anche con un minimo di 15 punti, arrivando anche a consentire il completamento dei lavori, con punteggi inferiori, qualora sia già stato realizzato almeno il 30 % delle opere.
La sanzione per chi opera nei cantieri in assenza di patente o con meno di 15 punti, sarà solo di carattere amministrativo, con importi pari al 10% dei lavori e comunque non inferiore a 6000 euro; se valutata in relazione alla dimensione media dei lavori per la realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, che possono consentire agli imprenditori scorretti notevoli risparmi sulla sicurezza, la sanzione risulta troppo esigua e limitata.
Viene rimandata ad altri decreti del ministero del lavoro, sentito l’ispettorato nazionale del lavoro, la definizione dettagliata delle modalità di presentazione delle domande, i contenuti informativi della patente, la definizione dei presupposti per la sospensione, i criteri di attribuzione di punti suppletivi e le modalità di recupero dei punti decurtati.
Come si perdono i punti
La legge definisce invece quali sono i temi che comporteranno la decurtazione dei crediti, fissando una griglia che prevede la decurtazione di 15 punti per l’inabilità permanente, assoluta o parziale, del lavoratore, di 10 punti per l’inabilità temporanea con astensione dal lavoro per più di 40 giorni e di 20 punti per la morte del lavoratore, consentendo comunque, in questi casi, l’eventuale sospensione della patente per un massimo di 12 mesi. I punti decurtati possono essere recuperati con la frequenza di corsi che varrano cinque punti ciascuno.
Viene previsto anche che, passati due anni dalla decurtazione dei punti ed in assenza di corsi, ciascun anno venga valutato per 1 credito utile per il recupero del punteggio necessario ad operare.
La decurtazione dei punti
Può pertanto presentarsi il caso di incidente mortale in un cantiere senza che l’attività dell’impresa si fermi, perché restano comunque i 15 punti residui o perché si è oramai arrivati a più del 30 % dei lavori e, pertanto, si deve completare l’opera.
La decurtazione dei crediti può essere disposta anche per l’omessa elaborazione del documento di valutazione del rischio, che è un obbligo del datore di lavoro, (5 crediti) , mentre la mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione (3 crediti), equivalente all’omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione ed a quella del piano operativo di sicurezza.
Alcuni esempi
Non fornire i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto vale quanto non aver fornito la formazione e l’addestramento ai lavoratori, 2 crediti, che viene considerato equivalente alla mancata valutazione del rischio annegamento ed alla mancata installazione delle armature di sostegno.
Non valutare, e di conseguenza predisporre le misure di protezione necessarie, il rischio di cadute dall’alto equipara l’omessa valutazione del rischio biologico per i quali possono essere decurtati 3 crediti.
Il quadro si completa valutando la malattia professionale, ossia quel peggioramento costante della qualità della vita del lavoratore che non gli consentirà più di vivere come prima, corrispondente a 10 crediti.
A fronte di questi punteggi viene prevista la possibilità di fornire crediti aggiuntivi all’impresa o al lavoratore autonomo, sulla base di una serie di indicatori che possono consentire un massimo di 100 crediti nell’arco temporale di 40 anni.
Possono essere rilasciati 30 crediti in base alla storicità dell’azienda, 10 dei quali al momento del rilascio della patente sulla base dell’anzianità operativa ed altri 20 in ragione di 1 credito all’anno per ogni anno senza incidenti o sanzioni.
Elemento interessante è quello relativo alla possibilità di rilascio di ulteriori 40 crediti, di cui 30 per certificazioni ISO e per formazione supplementare dei lavoratori in particolare stranieri, ed i successivi 10 per il raggiungimento di standard qualitativi nell’utilizzo della manodopera e per l’affidabilità derivante dalla reputazione, che verrà determinata sulla base delle verifiche in azienda in particolare nell’ambito della legalità e della responsabilità e sostenibilità sociale d’impresa.
I commenti dei sindacati sulla patente a punti
Una patente a punti inutile che non farà chiudere nessuna impresa, anche quando contravvenisse gravemente alle norme sulla salute e sicurezza del lavoro, questo è quanto ha dichiarato al segretaria confederale della Uil Ivana Veronese dopo l’incontro con i rappresentanti del Governo.
Anche secondo altri esponenti sindacali il sistema, apparentemente rigido, di fatto consente alle imprese di aumentare il loro punteggio – che può partire da 30 ed arrivare persino a 100 – consentendo con facilità di incrementarli ma prevedendo difficilmente le decurtazioni.
Secondo la CGIL si tratta dell’ennesima occasione persa per dotare il paese di un piano straordinario di prevenzione, dato che prevedere questo sistema solo per i cantieri mobili e con effetti che si vedranno solo fra anni¸ dice Francesca Re David, ne limita fortemente l’impatto e l’efficacia.
Secondo Mattia Pirulli, segretario confederale Cisl, la proposta del governo è positiva e raccoglie una proposta che come Cisl portiamo avanti dal 2011. Il confronto è stato franco e proattivo anche se questo è certamente il primo passo che dovrà essere rinforzato da un confronto costante e dal progressivo incremento delle strutture di controllo e degli ispettori del lavoro.
Ci si trova a dover commentare un nuovo intervento legislativo in materia di sicurezza del lavoro che, nella scia di quanto ormai consueto, non interviene con una visione organica e complessiva sulla realtà lavorativa, in particolare quella dei cantieri edili con la loro specificità in termini di complessità e di assoluta contrazione delle tempistiche, limitandosi a prevedere delle modifiche a margine di altre.
Patente a punti; utile o no?
Il risultato, anche per la contemporanea previsione di un sistema sanzionatorio flebile associato ad una serie di possibili incentivi per le imprese virtuose, rischia di essere quello di consentire ai meno seri di continuare sulla loro strada, assicurando pochi stimoli alle imprese corrette; si lascia così alla sensibilità e/o opportunità del singolo imprenditore la scelta di operare con coerenza ed impegno nel settore della sicurezza del lavoro.
Esattamente l’antitesi della costruzione di quel sistema organico non più rinviabile, che potrebbe creare le condizioni per ambienti di lavoro più sicuri e sereni.
Sarebbe fondamentale. Lo SPISAL è sotto numero. Bisogna rivedere la Meloni non solo la ter