In questi giorni è un tema molto discusso quello dell’imminente liquidazione dei rimborsi alle vittime delle banche venete (e non) per le operazioni truffa poste in essere a discapito dei cittadini.
La legge e il rimborso
Grazie alla legge 145 del 30.12.2018 (e successive integrazioni e modifiche L. 28.6.2019, L. 27.12.2019 n. 160, DL 17.3.2020 n. 18 e L. 17.7.2020 n. 77) si è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR). Questo ha lo scopo di indennizzare i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia. Nello specifico quegli istituti bancari posti in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.
Chi può ottenere i rimborsi
Può ottenere l’indennizzo previsto dal FIR chi possiede azioni ed obbligazioni subordinate emesse dalle seguenti banche: Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate. Istituti posti in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.
Nel dettaglio
AZIONI. E’ determinato un rimborso nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni. Ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Il 30% può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa per l’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento. Dall’ammontare dell’indennizzo sono detratti gli eventuali importi già ricevuti in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.
OBBLIGAZIONI SUBORDINATE. E’ determinato un rimborso del 95 % ivi inclusi gli oneri fiscali, del costo di acquisto delle stesse, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Tale percentuale, potrà essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa per l’esercizio finanziario. Nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento. Dall’ammontare dell’indennizzo sono detratti gli eventuali importi già ricevuti in relazione allo stesso strumento finanziario. A titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento. Nonché della differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro pluriennale. Di durata equivalente comunicata dal FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi).
Rimborsi e Gazzetta ufficiale
Nella Gazzetta Ufficiale 195 del 21 agosto 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Che ha introdotto alcune modifiche al precedente decreto ministeriale del 10 maggio 2019 di attuazione della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (istitutiva del FIR) e che ha fissato la decorrenza del termine iniziale per la presentazione delle domande di indennizzo.
Da quando
Pertanto, a partire dal 22 agosto 2019 e per i 180 gg seguenti, poi prorogati sino al 18.06.2020 i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate sopra identificate potevano fare domanda di accesso al fondo.
Potevano fare la domanda specifiche categorie di “risparmiatori”, i loro “successori” e “familiari” (entro il secondo grado) che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili. La domanda poteva essere presentata dagli aventi diritto interessati o da loro rappresentanti.
Rimborsi dal 2 ottobre
Nella seduta del 1 ottobre 2020, la Commissione tecnica del FIR ha deliberato di corrispondere, in attesa della predisposizione del piano di riparto, un anticipo nella misura del 40% dell’importo complessivamente indennizzabile a ciascun istante. Che, a seguito del completamento dell’esame istruttorio, è risultato avente diritto.
Pertanto, già dal 2 ottobre saranno avviate le procedure relative alle disposizioni di pagamento attraverso la Ragioneria Generale dello Stato.
Informazioni
Per vedere la situazione della propria posizione (richiesta e liquidazione) gli interessati potranno registrarsi e consultare sul web a questo link (https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/Login).