I primi 12 articoli della Costituzione affermano i valori su cui si fonda la Repubblica, i cosiddetti principi fondamentali. Tra essi, l’art. 9 dispone che la Repubblica promuova lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica; tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. La tutela fa riferimento al paesaggio e al patrimonio storico e artistico della Nazione, che la Repubblica è chiamata a difendere.
Le difficoltà della nascita della Costituzione
L’Assemblea costituente incontrò molte difficoltà a sviluppare il tema dell’ambiente nella Costituzione; all’epoca vi erano sensibilità diverse rispetto a quelle attuali e l’idea della natura come insieme di “monumenti” era dominante, mentre l’interesse alla sostenibilità delle attività umane molto debole.
La tutela dell’ambiente ha lo scopo di prevenire la contaminazione dell’aria, dell’acqua e del terreno dovuta a inquinamento, radiazioni o altri residui industriali e agricoli; di preservare l’integrità dei processi naturali minacciata dagli effetti dell’industrializzazione, dell’agricoltura, dello sviluppo commerciale e di altre attività dell’uomo. Proteggere le specie vegetali e animali e le località di interesse paesaggistico. Di conservare altre risorse naturali.
Quando la Costituzione inizia a occuparsi dell’ambiente
Nel nostro Paese, fino alla riforma costituzionale del 2001, la Costituzione non conteneva alcun articolo che si occupasse (e preoccupasse) dell’ambiente. Sulla scorta di queste che sono ben più che semplici considerazioni, lo scorso 8 Febbraio sono state approvate le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione, che introducono, tra i principi fondamentali della Carta costituzionale, la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli animali ed è la prima volta che si modifica uno dei c.d. “Principi Fondamentali” dell’ordinamento costituzionale.
La modifica
La modifica interessa gli artt. 9 e 41, disponendo che l’attività economica privata non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La Costituzione e l’Art. 9
A oggi, l’art. 9 della Costituzione tutela, oltre al paesaggio, anche l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. In pratica, questi nuovi principi ci consentono di affermare che la valutazione sull’opportunità di realizzare una nuova costruzione, ad esempio, non deve più solamente essere limitata dalla tutela del paesaggio, perché sono introdotti altri beni obbligatoriamente da tutelarsi, che sono: l’ambiente, la biodiversità e l’ecosistema, con la conseguenza che si deve fare un’attenta valutazione dei benefici che apporta la nuova opera realizzata, rispetto ai danni eventuali che la stessa potrebbe provocare al paesaggio.
Ambiente e Costituzione
In origine, la Costituzione non conteneva espresse tutele a favore dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, ma solo generici riferimenti ai concetti di “ambiente” e di “ecosistema”; ciononostante, dottrina e giurisprudenza hanno più volte cercato di “costituzionalizzare” le politiche di tutela dell’ambiente. Con la sempre maggiore importanza dei problemi ambientali, la nozione di “paesaggio” è stata interpretata estensivamente dalla Corte, tanto che, a partire dagli anni ’80, “paesaggio” coincide con “forma del territorio e dell’ambiente”.
Perché la Costituzione ha inserito l’Art. 9 e le sue modifiche
L’interpretazione imperniata sull’art. 9 (nozione di paesaggio), non permetteva di intervenire con la forza della Costituzione, ad esempio, sulle emissioni di anidride carbonica e gas nell’atmosfera, o sull’utilizzo di diserbanti agricoli. Per porre rimedio a questa “latitanza normativa”, a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 210/1987, il diritto alla salute è stato inteso come diritto ad un ambiente salubre, accogliendo anche la tesi per cui i doveri di solidarietà economica, politica e sociale imposti dall’art. 2 della Costituzione includano anche doveri di solidarietà ambientale. Con una clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali negli Statuti speciali delle Regioni Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta e delle Provincie del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia.
Il nuovo testo Costituzionale
Vediamo ora i due articoli della Costituzione, con evidenziate le novità.
Articolo 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. la legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
Articolo 41: « l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».
Come cambiano le competenze di Stato e Regioni
In materia di riparto delle competenze tra Stato e Regioni, si attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, mentre la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, così come la promozione e l’organizzazione di attività culturali potrebbe essere demandata alla competenza delle Regioni.
La Costituzione e i compiti delle Regioni
Ciò potrebbe significare che la tutela della biodiversità, ad esempio, possa diventare una competenza delle Regioni, in quanto materia non espressamente riservata allo Stato. Se così fosse, le Regioni potrebbero adottare autonomamente le misure di tutela della biodiversità, anche se l’orientamento prevalente della Corte costituzionale è nella direzione di dichiarare illegittime le disposizioni delle Leggi regionali in materia di biodiversità, in quanto l’ambiente è di competenza esclusiva dello Stato. Sulla stessa falsariga, vi è un riferimento alla tutela degli animali, introdotta per la prima volta nella Costituzione, all’art. 9.
La tutela degli animali
Il riferimento esplicito alla tutela degli animali a livello costituzionale costituisce un limite alla competenza legislativa delle Regioni. Considerato che la riforma dell’art. 9 pone fine alle difficoltà interpretative della Corte costituzionale, da un altro punto di vista, però, lo stesso art. 9 introduce una riserva di legge sulla disciplina dei modi e le forme di tutela degli animali che deve necessariamente essere coordinata con le altre disposizioni in materia di riparto di competenze (leggi: le Regioni).
La Costituzione e i vincoli
Per quanto riguarda l’art. 41, la riforma ha aggiunto due ulteriori vincoli alla libertà di iniziativa privata, sancendo che non possa svolgersi in contrasto, oltre che con l’utilità sociale, la sicurezza, la liberà e la dignità umana, anche con la salute e l’ambiente. E questo a integrazione della nuova formulazione dell’art. 9 che prevede che l’attività economica, pubblica e privata, possa (in realtà, debba) essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.