La richiesta del contributo a fondo perduto per imprese e professionisti
Spettanza contributo – Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto “Sostegni”) ha introdotto all’articolo 1 un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus.
Il contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione del fatturato medio mensile verificatasi durante l’intero anno 2020 rispetto all’anno 2019.
Avvertenza: Le modalità di predisposizione e di trasmissione dell’istanza, sono stati definiti con ilprovvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021. Il modello dell’istanza e le istruzioni di compilazione sono stati approvati con lo stesso provvedimento.
Determinazione del contributo – Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del contribuente che lo intende richiedere. L’importo del contributo è commisurato alla diminuzione verificatasi confrontando la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 (anno dell’emergenza Covid-19) e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (anno in cui sussistevano condizioni ordinarie).
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti in commento.
Soggetti beneficiari e non
Soggetti beneficiari – Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.
Soggetti che non possono presentare istanza – Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che abbiano cessato la partita Iva prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021.
Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, l’art. 1 del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono andiamo a fotografare.
Primo requisito richiesto
Ammontare ricavi e compensi – Il soggetto deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo – Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, i ricavi a cui fare riferimento sono rispettivamente i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e i compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir.
Per quanto riguarda la determinazione dell’importo dei ricavi e compensi conseguiti nell’anno 2019, sono validi i chiarimenti forniti con le circolari n. 15 del 13 giugno 2020 e n. 22 del 21 giugno 2020.
Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse – Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (per l’anno 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento all’importo riportato nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva.
Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Avvertenza: Il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività di una persona fisica deceduta. Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso dell’anno 2019, l’erede dovrà determinare l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 con riferimento a entrambe le dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell’erede.
Secondo requisito
I requisiti – Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è necessario, inoltre, che sia presente uno tra i seguenti requisiti:
1) importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
2) attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
Per quanto riguarda la determinazione dei due importi della media mensile relativa agli anni 2019 e 2020, occorre dapprima calcolare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei due anni.
Operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi – A tal fine, occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, per quanto riguarda le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura e, per le fatture differite, occorrerà far riferimento alla data dei DDT (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizio) richiamati nella fattura. A tal proposito, sono validi i chiarimenti forniti con le circolari n. 15 del 13 giugno 2020 e n. 22 del 21 giugno 2020.
Indicazioni da rispettare in merito al calcolo dell’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi – Le indicazioni da rispettare in merito al calcolo dell’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e dell’anno 2020 sono le seguenti:
• devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
• occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
• concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;
• gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;
• nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;
• gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali
operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
Nel caso di erede che prosegue l’attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 31 dicembre 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 sarà determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto. Se la decorrenza cade tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei due anni sarà determinato con riferimento a entrambe le partite Iva del deceduto e dell’erede. Successivamente al calcolo degli importi complessivi del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, si procede con la determinazione delle medie
mensili dei due anni. A tal fine, occorre dividere ciascuno dei due importi complessivi per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva. In caso di attivazione della partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata
la partita Iva non deve essere considerato.
Soggetti esclusi
Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
• soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto;
• soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto
“Sostegni”);
• enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir;
• intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.
La misura del contributo
Determinazione ammontare contributo – L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.
Percentuali – Le percentuali previste sono le seguenti:
1) 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
2) 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
3) 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
4) 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
5) 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
Calcolo contributo – Nello specifico, il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:
a) se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ed è almeno del 30%, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore;
b) per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.
Importo minimo – In presenza dei requisiti illustrati al paragrafo 1.2, il contributo è quindi comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Importo massimo – L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.
Le modalità di erogazione
Il decreto “Sostegni” ha introdotto una nuova modalità di erogazione del contributo spettante.
Due modalità diverse – A scelta del beneficiario, l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante:
• mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
• mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
Scelta irrevocabile – La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.
Opzione per il riconoscimento del credito d’imposta – Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d’imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il
cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.
Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, sarà istituito un apposito nuovo codice tributo.
Compensazione – Alle compensazioni del credito d’imposta non si applicano i seguenti limiti:
• divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2000;
• ammontare annuo massimo delle compensazioni, di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000;
• ammontare annuo massimo dei crediti d’imposta fruibili, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.
Il credito d’imposta riconosciuto non può essere ceduto ad altri soggetti.
Avvertenza: In caso di opzione per il credito d’imposta, questo potrà essere utilizzato in compensazione dal beneficiario, mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo. Nel caso
in cui il credito indicato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il modello F24 è scartato. Successivamente al riconoscimento del contributo, il beneficiario può consultare in ogni momento l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto e quello già utilizzato in compensazione nella sezione “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.
Come richiedere il contributo
Specifica istanza per richiesta contributo – I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza approvata con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021.
Contenuti istanza – L’istanza deve contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di richiedente diverso da persona fisica ovvero nel caso di richiedente minore o interdetto).
Nel caso di erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, occorre indicare anche il codice fiscale
di quest’ultimo.
Gli altri dati da riportare nell’istanza sono quelli attestanti il possesso dei requisiti previsti e quelli necessari per determinare l’ammontare del contributo spettante, cioè la fascia dei ricavi o compensi dell’anno 2019 e gli importi della media mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020. Tali importi
devono essere inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019: in assenza di compilazione, l’importo sarà considerato pari a zero. Il soggetto deve inoltre indicare nell’istanza se ha attivato la partita Iva successivamente al 31 dicembre 2018.
Scelta opzione contributo – Relativamente alla modalità di erogazione del contributo, il soggetto richiedente deve operare la scelta barrando alternativamente la casella relativa all’opzione di accredito sul conto corrente o la casella relativa all’opzione di riconoscimento del credito d’imposta da utilizzare in compensazione. Nel caso di opzione relativa all’accredito su conto corrente, il soggetto richiedente deve indicare l’Iban corrispondente al conto corrente bancario o postale sul quale l’Agenzia delle entrate erogherà il contributo.
Avvertenza: L’Iban da indicare nell’istanza deve individuare un conto corrente intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo, identificato tramite il relativo codice fiscale.
Prima di inviare l’istanza, si invita a verificare con il proprio istituto di credito la correttezza e la validità attuale dell’Iban, nonché il codice fiscale a cui è intestato il conto e a porre la massima attenzione nel riportare l’Iban sull’istanza, in quanto errori su tale valore possono determinare lo scarto della richiesta e l’impossibilità di ottenere il contributo. Tale raccomandazione è rivolta, a maggior ragione, ai soggetti che trasmettono istanze per più richiedenti. Qualora il richiedente scelga, invece, il riconoscimento del credito d’imposta, sull’istanza non deve indicare l’Iban.
La presentazione
Data inizio di presentazione istanze – Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.
Intermediario – Per predisporre e trasmettere l’istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un intermediario (art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo, per suo conto, del Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi”.
In tale caso, nel modello deve essere riportato il solo codice fiscale dell’intermediario e non deve essere barrata la casella di autodichiarazione. In assenza delle deleghe predette, il soggetto richiedente può anche delegare l’intermediario specificatamente per la trasmissione dell’istanza per il contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni”. In questo caso, l’intermediario – oltre a indicare il suo codice fiscale –
dovrà barrare la casella valida come dichiarazione sostitutiva, relativa all’avvenuto conferimento della specifica delega, resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr n. 445/2000.
Invio telematico – La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso:
• un software di compilazione di mercato, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021; il file contenente l’istanza deve essere inviato mediante l’usuale canale telematico Entratel /Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Mediante questo canale, è possibile inviare anche più istanze con un’unica trasmissione;
• un’apposita procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Contributo a fondo perduto”. Attraverso tale procedura è possibile predisporre e trasmettere un’istanza alla volta.
Avvertenza: L’Iban indicato nell’istanza deve individuare un conto corrente intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo. Prima di trasmettere l’istanza, si invita a verificare la correttezza e la validità attuale dell’Iban con il proprio istituto di credito e a porre la massima attenzione nel riportare l’Iban sull’istanza, in quanto errori su tale valore possono determinare lo scarto della richiesta e l’impossibilità di ottenere il contributo.
Invio messaggio Agenzia entrate
Agenzia entrate e invio messaggio – Una volta trasmessa l’istanza, il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell’istanza trasmessa. È importante memorizzare questo codice perché consente, anche successivamente, di risalire all’istanza trasmessa.
Controlli formali – Al contempo, il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell’istanza (per esempio, l’esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori eccetera). Se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una ricevuta di “scarto”. Se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una ricevuta che attesta
la “presa in carico” dell’istanza. Se, dopo aver inviato l’istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, può trasmettere una istanza sostitutiva. Tale possibilità è consentita solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e
Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”. Dopo tale momento, non è più possibile inviare un’istanza sostitutiva.
Avvertenza: Per motivi tecnici legati ai ristretti tempi di erogazione del contributo a fondo perduto, il contribuente ha un periodo di tempo ridotto durante il quale poter sostituire un’istanza inviata con dati errati. Pertanto, al fine di evitare errori non facilmente rimediabili, è necessario prestare la massima attenzione nella fase di predisposizione dell’istanza, seguendo le istruzioni collegate al modello, e si suggerisce di rivedere attentamente i dati indicati prima di procedere all’invio.