Con il decreto legislativo n. 104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza) sono state recepite le disposizioni della direttiva UE 2019/1152 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. Il provvedimento ha apportato nuove e sostanziali modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro, introducendo adempimenti normativi e burocratici a carico dei datori di lavoro e dei committenti. Molte le modifiche a specifici elementi inseriti nei contratti, tra le quali: la formazione obbligatoria; il cumulo di impieghi; la durata del periodo di prova.
Il decreto trasparenza in sintesi
La misura in sintesi del decreto trasparenza:
Formazione obbligatoria nel decreto trasparenza
Il datore di lavoro è tenuto ad erogare una formazione gratuita ai lavoratori per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati. La stessa va considerata come orario di lavoro. Dove possibile. deve svolgersi durante lo stesso. Tale obbligo non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale. Salvo che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla secondo la legge o la contrattazione collettiva.
Cumulo di impieghi
In linea generale, viene riconosciuto al lavoratore la possibilità di svolgere un’ulteriore attività lavorativa al di fuori dell’orario di lavoro stabilito. Senza che per questo motivo il datore/committente possa riservargli un trattamento meno favorevole. Tuttavia, non ci troviamo di fronte a un diritto incondizionato. Il datore di lavoro, infatti, può negare al dipendente lo svolgimento di un altro rapporto di lavoro in presenza di una delle seguenti condizioni. 1) qualora rechi un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi. 2) qualora vi sia la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico. 3) nel caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto di interessi con la principale.
Durata massima del periodo di prova per il decreto trasparenza
Viene previsto che il periodo di prova. Non piò avere durata superiore a 6 mesi; in caso di rapporto a termine è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego; è prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza nei casi di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità (il periodo di prova non sarebbe prorogabile, invece, nel caso di assenze quali ferie e permessi).
Nel caso in cui un contratto venga rinnovato per lo svolgimento delle stesse mansioni, salvo casi particolari, il rapporto di lavoro non potrà essere soggetto a un nuovo periodo di prova (c.d. divieto di ripetizione del periodo di prova).
Il punto sul decreto trasparenza
Per fare il punto sul Decreto Trasparenza e spiegare i nuovi adempimenti per i datori di lavoro dal punto di vista tecnico e giuridico Confapi Venezia e Confapi Treviso hanno organizzato un meeting gratuito in programma il prossimo 14 settembre, alle ore 11:00 via Zoom.
Il ruolo di Confapi
Un approfondimento rivolto a consulenti del lavoro, aziende e professionisti del mondo del lavoro che vogliono aggiornarsi sulle novità e sugli impatti del decreto nella gestione del lavoro. Relatori: Nicola Zanon, Direttore di Confapi Venezia; Silvia Sardena, vicepresidente vicaria di Confapi Treviso; Antonio Guerretta, consulente del lavoro, titolare di Guerretta & Associati; Valentina Orizio, referente ufficio legale e privacy NOMOS di MAW.