Chi sono i contribuenti esonerati dal presentare il modello dei Redditi o 730/2022: l’esonero spetta quando non sono dovute imposte e non si è obbligati alle scritture contabili. Non sempre anche se si hanno redditi si ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi o il modello 730. Gli esoneri dalla presentazione delle tasse sono abbastanza articolati e quindi bisogna prestare molta attenzione. Vediamo di seguito l’elenco di tutti i casi di esonero dalla presentazione del modello 730/2022 o del Modello dei Redditi visto che in tanti casi questi due modelli sono intercambiabili.
Quando non si può fare a meno della dichiarazione dei redditi
Non è mai esonerato dalla presentazione della dichiarazione:
chi è obbligato alla tenuta delle scritture contabili
colui che ha percepito esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.
Colui che deve versare addizionali all’Irpef – regionali e comunali – in quanto trattenute in misura inferiore a quella dovuta
chi nella certificazione del sostituto ha beneficiato delle detrazioni per familiari a carico, se a fine anno si accorge che non spettavano e deve restituirle.
E’ sempre possibile presentare la dichiarazione, anche se esonerati, quando si ha interesse a recuperare le detrazioni spettanti per oneri sostenuti o chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamenti che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2021.
Rilassati non devi fare nulla
Fuori da questi casi si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione se:
Si possiedono redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33. L’imposta si calcola sul reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze al netto delle detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, ritenute
Se si possiede solo l’abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati. L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu.
Se si possiede un solo reddito da Lavoro dipendente o pensione certificati dal sostituto di imposta obbligato a trattenere le imposte, e nel caso di piu’ sostituti a condizione che l’ultimo sostituto abbia effettuato il conguaglio su tutti i redditi.
Si possiede un solo reddito di lavoro dipendente o pensione più abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati, purché sussistano le condizioni indicate nei precedenti punti (fabbricato locato in comune diverso da dove si abita, certificazione dei redditi da parte dell’ultimo sostituto di imposta con conguaglio)
Si possiedono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto fino a 10.000 euro. (Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche)
Se si possiedono redditi esenti quali ad esempio:
rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio,
o pensioni di guerra,
pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva,
o pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani,
pensioni sociali
Si possiedono redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca), quali ad esempio interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico
Se si possiedono redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta quali ad esempio gli interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili.
Forse non devi fare nulla ma fai un controllino sui redditi se..
Altri casi di esonero sono legati a limiti di reddito in quando le detrazioni spettanti azzerano le imposte. Si tratta di chi possiede un reddito uguale o inferiore a:
500 euro per quello che si ricava da Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze)
8.000 euro per i redditi di Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito
8.000 euro per redditi di Pensione più altre tipologie di reddito
7.500 (pensione) + 185,92 (terreni) – per redditi di Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)
8.000 euro per i compensi derivanti dall’assegno periodico corrisposto dal coniuge. Non si tiene conto dell’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli (non concorre al reddito la rendita dell’abitazione principale e pertinenze)
4.800 euro per quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Si tratta ad esempio dei compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale
30.658,28 euro per i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche.
Attenzione
N.B. In tutti i casi si intende l’abitazione principale e le pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo.