In relazione alla richiesta di riesame in autotutela degli avvisi bonari tramite CIVIS, con la RM 72/E del 16/12/2021( https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4002796/Risoluzione_72_16.12.2021.pdf/b8257bbe-af97-e329-c060-adbdc6e3fe7f) l’Agenzia Entrate ha ribadito che:
1ai fini della definizione dell’avviso bonario (ex art. 2, c. 2, DLgs. 462/97)
2 in caso di mancata archiviazione parziale della pratica
occorre computare i 30 giorni dalla data della comunicazione
3 originaria, e non dal momento, successivo, in cui le doglianze del contribuente vengono rigettate.
Da un punto di vista normativo per tasse e avvisi bonari
L’art. 36-bis c. 3 del DPR 600/73 e l’art. 54-bis del DPR 633/72 prevedono che quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello della dichiarazione, l’esito è comunicato al contribuente. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione;
l’art. 2 c. 2 del DLgs. 462/97, a sua volta, stabilisce che il ruolo non viene formato se gli importi sono pagati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis. Ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute.
Con il documento di prassi in esame si forniscono indicazioni sul computo dei 30 giorni quando l’Ufficio, a seguito della richiesta del contribuente (ad esempio mediante CIVIS), non dia riscontro entro i 30 giorni.
Su tale questione in merito a tasse e avvisi bonari si chiarisce che
1 se la richiesta di riesame del contribuente interviene entro i 30 giorni:
2 se le doglianze sono accolte in parte, si può definire fruendo così della riduzione al terzo delle sanzioni computando i 30 giorni da quest’ultima comunicazione;
3 se le doglianze non sono accolte, si può definire ma bisogna calcolare i 30 giorni dall’avviso bonario originario.
Ciò in quanto, come riportato, l’art. 2 c.2 del DLgs. 462/97 parla testualmente della “comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute.
La definizione non spetta se la richiesta del contribuente viene presentata oltre i 30 giorni dalla ricezione delle tasse e degli avvisi bonari
Ovviamente personalmente a livello professionale l’assunto appena esposto mi lascia molto perplesso vista l’enorme mole di avvisi bonari trasmessi, la lentezza da parte degli uffici nel formulare risposte, la totale assenza di allegare documenti in via preliminare. Appare sempre più una mossa protesa alla trasformazione di ruoli esattoriali.