Finalmente siamo riusciti nell’impresa. Dopo tanto agire e tanti articoli in cui abbiamo svelato misteri e segreti del decreto di Agosto, oggi mettiamo la parola fine. Per chi avesse ancora qualche dubbio basta rileggere le puntate precedenti.
La fine. Ultimo capitolo. Capo VII Misure fiscali. Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi(ART. 97)
I versamenti già sospesi dall’art. 126 e 127 del decreto Rilancio, fino al 16 settembre, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al:
- cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- il versamento del restante cinquanta per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
La fine. Forfettari e contribuenti isa con calo di fatturato slitta l’acconto di novembre (ART. 98)
Acconto di novembre prorogato al 30 aprile 2021 per soggetti Isa e forfettari con calo di fatturato di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Fine. Proroga riscossione coattiva (ART. 99)
La norma proroga, dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020, la data finale della sospensione dei termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, nonché la data finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente (ART. 107)
L’art. 107 del decreto di agosto proroga la scadenza del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.
Il decreto di agosto proroga il termine per il pagamento del bollo per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente prevista per il 31 luglio 2020 relativamente al primo semestre al 31 ottobre 2020 ma relativamente ai primi nove mesi.
Fine con proroga esonero tosap e cosap (ART. 109)
La disposizione in esame proroga l’esenzione TOSAP e COSAP prevista dall’articolo 181, comma 1, del D.L. n. 34/2020 a favore delle imprese di pubblico esercizio (che sarebbe scaduta al 31 ottobre 2020) fino al 31 dicembre 2020.
Sempre al 31 dicembre 2020 sono prorogate:
- la presentazione in via telematica delle domande per la concessione di suolo pubblico;
- la possibilità di posa in opera di strutture amovibili in strade (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, ecc) senza chiedere preventiva autorizzazione.
Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020 (ART. 110)
La disposizione prevede la possibilità per le imprese di rivalutare, con valenza solo contabile, i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La rivalutazione prevista dal decreto di agosto prevede la possibilità di iscrivere in bilancio il maggior valore sui beni senza che tale maggior valore abbia riconoscimento fiscale e quindi senza pagamento di imposta.
Poi deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio riferito all’esercizio 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e non per forza a tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Se si vuole il riconoscimento fiscale è previsto il pagamento di una imposta sostitutiva del 3% con la possibilità di ammortizzare il nuovo costo a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita.
Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate.
Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 (ART. 112)
All’art.112 il decreto agosto prevede il raddoppio dell’importo di beni e servizi ceduti dall’azienda ai lavoratori dipendenti come benefits aziendali considerati non imponibili IRPEF in base all’articolo 51, comma 3, del Tuir. La validità dell’agevolazione è limitata al 2020. E prevede l’innalzamento a 516,46 euro rispetto agli attuali 258,23 del welfare aziendale riconoscibile anche ad personam, sia in forma liberale che contrattualizzata.
Da ricordare che la determinazione del reddito di lavoro dipendente si fonda sul principio di cassa (allargato al 12 gennaio dell’anno successivo). Per cui il valore dei beni e dei servizi deve essere conteggiato nel momento in cui viene consegnato al dipendente. Per avere diritto all’agevolazione, tale erogazione dovrà verificarsi entro il 31 dicembre 2020 (12 gennaio 2021).